Più sconti sulla produttività
TRATTO DA: IL SOLE 24 ORE
Nel 2017 sale da 2mila a 3mila euro il limite annuo detassabile e da 50mila a 80mila il reddito massimo dei dipendenti coinvolti.
La legge di bilancio per il 2017 allarga i confini operativi della detassazione. La produttività abbraccia sempre più il welfare aziendale; ci si muove in continuità rispetto al passato ma anche nell’ottica di migliorare quanto già fatto.
Nel 2017 la facilitazione fiscale viene estesa a una più ampia platea di soggetti. Aumentano gli importi detassabili e non solo: sale anche il reddito di riferimento per il riconoscimento dell’agevolazione. Quest’ultima si concretizza nell’applicazione di un’imposta pari al 10%, sostituiva di quella ordinaria nonché dell’addizionale regionale e comunale. La minore imposizione fiscale trova applicazione sulle somme erogate dai datori di lavoro privati, a titolo di premio di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione, oltre a essere prevista da contratti aziendali o territoriali (stipulati con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con esclusione della contrattazione nazionale e di quella individuale) è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali miglioramenti della performance aziendale sono soggetti a verifica in funzione di appositi criteri definiti nel decreto interministeriale 25 marzo 2016, che si presume valido anche con riferimento alla detassazione che opererà per il prossimo anno. Per il riconoscimento del 10% è previsto che i contratti collettivi vengano depositati (in modalità solo telematica) – entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione – presso il ministero del Lavoro. Ricordiamo che già da quest’anno, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, venga realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi. Di detto incremento va data prova attraverso degli indici numerici (stabiliti dalla contrattazione collettiva) da evidenziare nella dichiarazione di conformità del contratto, che può essere trasmessa anche oltre i 30 giorni (comunque prima dell’attribuzione dei premi di risultato o della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa). La tecnica legislativa utilizzata per aggiornare la detassazione si basa sulla modifica di alcuni termini di una legge del 2015 (la numero 208), lasciando inalterato lo schema di funzionamento. Per questo motivo non sembrerebbe necessaria ulteriore decretazione e la misura fiscale sarà immediatamente fruibile dalla mezzanotte del 31 dicembre 2016.
Le novità del 2017 consistono nell’elevazione del limite massimo detassabile, dagli attuali 2.000 a 3.000 euro lordi annui. Si innalza da 2.500 a 4.000 euro anche l’ammontare massimo soggetto alla facilitazione, riferito ai casi in cui le aziende coinvolgono, pariteticamente, i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I tetti di detassabilità sono da considerare al lordo del 10% ma al netto dei contributi previdenziali, per cui i 3.000 euro diventano 3.303 (per contribuzione pari al 9,19%) e 3.314 euro per chi versa contributi in misura pari al 9,49 per cento. L’altro limite di 4.000 diviene 4.404 e 4.419 euro circa per aliquote, rispettivamente, del 9,19% e del 9,49 per cento.
Nel 2017 usufruiranno del vantaggio i lavoratori che – nell’anno precedente a quello di erogazione della somma detassata, avranno dichiarato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Si tratta di un’ulteriore novità dal momento che per l’anno in corso il limite è fissato a 50.000 euro. Va, altresì, ricordato che non vengono introdotte variazioni al meccanismo della detassazione e non si individuano ulteriori obblighi per i sostituti di imposta. I datori di lavoro devono applicarla dal primo periodo di paga utile, in automatico per quei dipendenti che sono stati in forza l’anno prima (anche parte dell’anno) e per i quali il datore di lavoro ha rilasciato la CU. Devono, invece, richiederne il riconoscimento coloro che sono entrati in azienda l’anno prima (in assenza di conguaglio fiscale complessivo), nonché i lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro contemporaneamente (es. part-time). I lavoratori possono rifiutare (per scritto) la detassazione e hanno l’obbligo di informare tempestivamente il sostituto di imposta dell’eventuale venir meno dei requisiti che permettono il riconoscimento del regime fiscale sostitutivo.
In chiusura va ricordato che la detassazione è ormai divenuta una misura stabile dopo aver ereditato le risorse destinate allo sgravio contributivo, che aiutava concretamente anche i datori di lavoro, mentre quella fiscale opera solo a favore dei lavoratori. Antonio Cannioto Giuseppe Maccarone