Pugno duro contro corrotti e corruttori nelle società private. La sanzione penale colpisce non solo gli amministratori, ma anche i dirigenti e gli istigatori. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/Gai in materia di corruzione nel settore privato (legge delegazione europea n. 170/2016). Si interviene sull’articolo 2635 del codice civile, la cui attuale formulazione punisce con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Sono puniti anche coloro che danno o promettono danaro o altre utilità. L’articolo 2635 del codice civile descrive un reato proprio, esclusivamente a carico di soggetti aventi posizioni apicali nella società, escludendo tutti coloro che prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nella società. La norma non contempla, inoltre, l’offerta e la sollecitazione di un indebito vantaggio e omette il riferimento agli intermediari. In adeguamento all’impostazione europea lo schema di decreto include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Inoltre si prevede la punibilità del soggetto «estraneo», cioè di colui che, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti. Si estende la corruzione passiva anche alla sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto «intraneo», qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; si estende la corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto «intraneo». Si esclude comunque la corruzione impropria, cioè finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio. Si aggiunge un reato nuovo (articolo 2635-bis del codice civile): istigazione alla corruzione tra privati. Altro nuovo articolo (2635-ter del codice civile), relativo alle pene accessorie, prevede che la condanna per i reati di cui all’articolo 2635 e all’articolo 2635 bis importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Viene infine modificato anche l’articolo 25-ter, lettera s-bis) del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati. Antonio Ciccia Messina