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ITALIA OGGI
Atti pubblici informatici, niente firme scannerizzate

Per la firma grafometrica degli atti pubblici informatici non va bene la scansione della sottoscrizione sul foglio di carta. Lo spiega il Consiglio nazionale del notariato, in un documento diffuso ieri, che illustra le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005) apportate dal dlgs 179/2016. Il correttivo ha creato problemi interpretativa. Come quello dell’art. 21, c. 2-ter del Cad. La norma prevede che gli atti pubblici redatti su documento informatico sono sottoscritti dalle parti, in presenza del pubblico ufficiale, oltre che con firma digitale o avanzata o qualificata, anche con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti. La questione, interpretativa e pratica, concerne proprio la firma autografa acquisita digitalmente. Nella circolare in commento, innanzi tutto, si sottolinea l’ambiguità della disposizione, per poi passare ad escludere tassativamente che la firma autografa possa essere acquisita con uno scanner. In effetti l’acquisizione della scansione della firma apposta su carta non integra un’ipotesi di firma elettronica. Inoltre la scansione di per sé non garantisce un collegamento del file con il documento cartaceo. Anzi la scansione non è in grado di rilevare tutti i parametri della sottoscrizione autografa (tratto o forma grafica, pressione, velocità, direzione dei tratti). La semplice scansione di un documento cartaceo acquisita informaticamente costituisce, invece, copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. Lasciar passare la tesi della sufficienza della scansione rischia, si legge nella circolare di creare un mostro giuridico. Con la perdita delle caratteristiche della firma autografa si preclude definitivamente al firmatario l’esperimento della querela di falso. Inoltre si avranno documenti pubblici senza firme autentiche: secondo i notai, una vera e propria assurdità. Altro rilievo riguarda lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale: i notai precisano che la modalità «point and click», per cui si presume che chi usa le credenziali sia il vero interessato, sarà valida nei rapporti tra cittadino e p.a., ma non nei rapporti tra privati.

Antonio Ciccia Messina