CONDOMINIO- LAVORI A CARICO PROPORZIONALE DI TUITI I CONDOMINI ANCHE IN ASSENZA DI DELIBERA

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condominio

Il fatto: l’Amministratore di un Condominio autorizza un’Impresa ad eseguire lavori necessari ed urgenti, in assenza di delibera di assemblea condominiale.

L’impresa agisce in via monitoria nei confronti del Condominio per ottenere il pagamento di quanto pattuito con l’Amministratore stesso, in sede di avvenuta transazione stragiudiziale.

Il Condominio si oppone asserendo che i lavori erano stati commissionati dal solo Amministratore (senza apposita delibera assembleare); conseguentemente, l’Impresa appaltatrice chiamava in causa l’Amministratore chiedendo, in via subordinata, di accertare la sua responsabilità personale.

In primo grado il Tribunale respinse l’opposizione e rigettò la domanda di manleva nei confronti dell’Amministratore, sentenza modificata dalla Corte d’Appello, che condannò l’Amministratore al pagamento in proprio.

La suprema Corte si è pronunciata affermando il seguente principio di diritto:

“In materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall’amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è infatti configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135), che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente” (Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 2017, n. 2807).

Di conseguenza, il ricorso dell’Amministratore venne accolto.

Giuseppe LIBUTTI

Avvocato in Roma

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