Cass. Civ., Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3
La Sentenza in commento conferma un consolidato orientamento (CASS. SS. UN. 8214/05; in termini, CASS. SEZ. UN. 11332/05; RECENTEMENTE, CASS. Sez.V, n. 22151/13) in tema di notifiche: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.
Nel caso di specie mancavano le prescritte ricerche di reperibilità dell’agente notificatore, di conseguenza, la SUPREMA CORTE ha sancito che la cartella esattoriale inviata al contribuente non era stata preceduta da regolare notificazione dell’atto impositivo prodromico viziando, così, la cartella esattoriale impugnata.
Giuseppe LIBUTTI
AVVOCATO IN ROMA
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