RISARCIMENTO DEL DANNO – CONCORSI – ASSUNZIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO – CONCORSI – ASSUNZIONE
Cass. Civ., 4 Aprile 2017 n. 8687
La vicenda: il ricorrente risultava essere vincitore a pari merito con altro concorrente nel concorso indetto da una Pubblica Amministrazione, ma si vedeva costretto a ricorrere al TAR perché l’Amministrazione aveva dichiarato vincitore l’altro concorrente.
Il ricorrente otteneva un provvedimento favorevole in primo grado e successivamente anche al Consiglio di Stato e ritualmente metteva in mora l’Amministrazione affinché procedesse all’assunzione, che avveniva nel 2006, sulla base di un contratto che prevedeva la decorrenza degli effetti giuridici dal 1989 (data del concorso), ma non di quelli economici.
Il ricorrente, dunque, si vedeva nuovamente costretto a ricorrere al Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle somme che avrebbe dovuto percepire se fosse stato assunto tempestivamente alla data prevista dalla procedura concorsuale.
Nuovamente il lavoratore risultava vincitore sia in primo che in secondo grado, ove la Corte di appello adita respingeva il difetto di giurisdizione sollevato dall’Amministrazione, la quale ricorreva per Cassazione.
Sull’eccezione di difetto di giurisdizione il Tribunale confermava la competenza del Giudice Ordinario statuendo che bisogna, in siffatte situazioni, avere riguardo al “petitum sostanziale”, ovverosia la causa petendi della domanda.
Nel caso di specie, esso petitum si sostanzia nella richiesta di risarcimento del danno economico derivante, non già da rapporto di impiego, ma dalla sua mancata costituzione; di conseguenza non è radicata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (esistente in materia di pubblico impiego), riservata soltanto ai rapporti già costituiti.
Il petitum sostanziale si concretizza, come detto, nel risarcimento del danno costituito dalla retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire se fosse stato tempestivamente assunto alla data prevista nella procedura concorsuale.
La suprema Corte, inoltre, rigettava l’eccezione dell’Amministrazione, che eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale al percepimento delle somme a titolo di stipendio, perché solo al momento della stipula del contratto di assunzione (avvenuta nel 2006), il lavoratore è venuto a conoscenza delle condizioni della stessa e del fatto che non avrebbe percepito gli stipendi arretrati.
La presente rappresenta un’importante Sentenza in ordine al riparto di Giurisdizione, sancendo quella del Giudice ordinario per tutte quelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro non sia stato ancora costituito.
E’ altresì importante nella misura in cui riconosce il diritto ad ottenere il risarcimento del danno in favore del lavoratore tardivamente assunto.
Quanto sopra, ovviamente, a patto che l’amministrazione inadempiente sia stata tempestivamente messa in mora.
Giuseppe LIBUTTI.
Avvocato in Roma