DELIBERA CONDOMINIALE- SPESE POSTE A CARICO DEL SINGOLO CONDOMINO

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La sentenza in esame disciplina la ripartizione delle spese sostenute dal condominio per lavori straordinari di riparazione dello “spurgo” intasatosi a causa, secondo quanto sostenuto dall’amministratore, dai lavori straordinari effettuati da un condomino.
Sulla base di quanto su riportato e di quanto sostenuto dall’amministratore di condominio l’assemblea condominiale deliberava a carico del solo condomino (quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione) i costi relativi ai lavori straordinari.
La Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere illegittima l’attribuzione dei costi di rimessa a norma dell’impianto di spurgo a carico del soli condomino, affermando il seguente principio di diritto: “ il singolo condomino risponde infatti verso altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilità dall’art. 1123 c.c”. (CASS. 7.11.2017 n. 26360)
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma