Caro Ministro Salvini,
lette le sue dichiarazioni sul Corriere della Sera di oggi in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d’ufficio, per spirito collaborativo, amor di precisione, applicazione del principio di competenza, intesa come conoscenza della materia, credo di fare cosa utile fornendoLe alcuni chiarimenti.
Difesa d’ufficio. L’istituto della difesa d’ufficio da Lei richiamato non c’entra nulla con la materia della migrazione e delle richieste d’asilo. La difesa d’ufficio, strumento di democrazia avanzata, è garantita da tutte le carte dei diritti fondamentali nazionali e internazionali ed è riconosciuta come strumento a tutela di una difesa effettiva. La difesa d’ufficio , ad. es., è stata ritenuta necessaria dalla Corte Costituzionale in occasione del processo alle brigate rosse, che la rifiutarono disconoscendo così lo Stato di diritto, processo in cui trovò la morte per assassinio nel 1977 Fulvio Croce, presidente dell’ Ordine degli avvocati di Torino, che volle difendere così la nostra democrazia e il diritto alla difesa richiamato dall’art. 24 della nostra Costituzione. Dunque è istituto che non va ne’ banalizzato ne’ volgarizzato, se non altro per rispetto di chi ha dimostrato così tanto amore per il proprio Paese offrendo la propria vita in luogo di una meno rischiosa retorica. E comunque e in ogni caso è istituto proprio del processo penale e non è a carico dello Stato.
Materia migrazione. Il tema a cui Lei fa riferimento, quello della materia migrazione, segue invece una procedura di natura amministrativa in una prima fase, dove neppure è prevista la presenza dell’avvocato, e una civilistica in sede di eventuale impugnazione di fronte a sezioni specializzate, dove interviene l’avvocato e dove il migrante può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, istituto espressamente previsto dalla nostra Costituzione e, fra l’altro, dalla CEDU. La nostra Costituzione lo prevede al fine di scongiurare l’applicazione del “diritto di diseguaglianza” fissato dal regime fascista attraverso le leggi razziali e i tribunali speciali. Va detto che il patrocinio a spese dello Stato non viene riconosciuto automaticamente, ma risponde a rigorosi criteri, compresi quelli legati ad una non infondatezza della impugnazione. Sempre per un contributo di competenza, ricordo come la legge Orlando-Minniti del 2017 ha eliminato un grado di giudizio in questa materia, ha eliminato il diritto a comparire davanti al giudice dell’interessato, ha ridotto le sedi giudiziarie competenti a solo 26 (su 140 Tribunali) in tutta Italia. E’ a sua disposizione, ma soprattutto a disposizione del Ministro della Giustizia, che dovrebbe essere quello competente per materia, il protocollo che il Consiglio Nazionale Forense ha sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura, per disciplinare al meglio queste procedure comprese le modalità di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Percentuali. Infine le percentuali di rigetto da Lei indicate nella misura del 58% attesterebbero una percentuale di accoglimento del 42%, che è percentuale assai elevata e non sacrificabile. Diversamente sarebbe come dire che se in un naufragio non si riuscisse a salvare 58 vite su cento, bisognerebbe fare annegare anche le restanti 42.
Ma certo Lei non pensa ciò e neppure la Costituzione della Repubblica italiana.