MAGISTRATI ONORARI: Assunzione preclusa ai magistrati onorari

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ITALIA OGGI
Assunzione preclusa ai magistrati onorari
Sab. 34 – Nessuna possibilità di assunzione per i magistrati onorari. Il rapporto professionale instaurato con l’amministrazione della giustizia, infatti, non può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Lo afferma il dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del ministero della giustizia, in una nota inviata ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti d’appello avente per oggetto gli atti di diffida e messa in mora presentati da magistrati onorari, volti a ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. La vicenda riguarda i numerosi atti pervenuti al ministero della giustizia contenenti rivendicazioni sulla dedotta natura di «lavoro di fatto subordinato” del rapporto professionale che intercorre tra vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale, giudici di pace e l’amministrazione, nonché sul diritto alla trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la pubblica amministrazione. Secondo la direzione ministeriale, però, il legislatore, nell’attribuzione di funzioni giurisdizionali anche ai magistrati onorari, li ha ontologicamente distinti dai magistrati professionali. Il termine «onorario», si legge nella nota, indica appunto che a questa tipologia di magistrato «è attribuita una funzione che non può essere inquadrata nell’ambito dell’ordinaria struttura dell’Amministrazione e che esula dal rapporto di lavoro subordinato del pubblico dipendente, dovendo, altresì, escludersi, in coerenza, anche la natura parasubordinata del rapporto stesso». Non esiste, infatti, continua la direzione, alcuna possibilità di equiparazione tra le funzioni e i compiti della figura del magistrato ordinario e quelli di chi è investito di funzioni onorarie: la stessa Costituzione, all’art. 106, comma primo, stabilisce che «la nomina dei magistrati professionali può avvenire soltanto per concorso», mentre quella dei magistrati onorari può essere anche elettiva, sancendo così «una distinzione essenziale tra le due figure». In conclusione, sottolinea la nota, «la possibilità riconosciuta ai magistrati onorari di esercitare la professione forense, la specialità del trattamento economico loro riservato e la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici si configurano quali ulteriori condizioni obiettive ostative al riconoscimento in loro favore delle posizioni giuridiche ed economiche previste per i giudici togati».

Gabriele Ventura