Got incompetente, decisione salva

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Milano. La decisione del Got (giudice onorario di tribunale) su materie delegabili dai giudici togati non comporta nullità della sentenza perché costituisce una semplice irregolarità. Lo stabilisce la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19660 depositata ieri. La Corte ha così respinto il ricorso presentato contro la decisione del Tribunale di Reggio Calabria (in veste di giudice di appello) di riforma del verdetto del giudice di pace in una controversia per risarcimento danni.

Tra i motivi di ricorso aveva trovato posto la violazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari. A essere contestato era il fatto che la pronuncia di secondo grado era stata emessa da un giudice di pace, quando invece la circolare prevede che ai magistrati onorari è vietata la possibilità di pronunciarsi nei giudizi di appello. La Cassazione replica però che non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario anche in assenza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale. Infatti, sottolinea la Corte, sulla base del primo comma dell’articolo 156 del Codice di procedura civile, la nullità di un atto per inosservanza delle forme non può essere pronunciata se non è prevista dalla legge, si configura piuttosto una semplice irregolarità, non idonea a riflettersi negativamente sugli atti processuali e sulla sentenza.

Quanto poi alla natura delle circolari, la Cassazione ricorda suoi precedenti a sostegno della tesi che vi vede fonti normative di secondo grado che, come tali, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge.

Pertanto, con riferimento specifico ai provvedimenti giudiziali pronunciati dai giudici onorari, la Cassazione fa una serie di puntualizzazioni. Innanzitutto deve essere escluso che le circolari del Csm possano introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Inoltre, il vizio di costituzione del giudice può essere individuato soltanto quando gli atti giudiziali sono stati posti in essere da una persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata. I Got poi, quanto ad appartenenza, sono inseriti nell’ufficio giudiziario del quale fanno parte non diversamente dai magistrati onorari. A loro è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall’ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge ed in particolare, è delegabile lo svolgimento delle funzioni d’appello. Tra i casi di esclusione ci sono solo i procedimenti cautelari preliminari all’instaurarsi della controversia e quelli possessori.

Per la Cassazione quindi deve essere istituito un principio di diritto che suona così: «laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all’ufficio giudiziario in materia sottratta, ella ripartizione tabellare, alla competenza del got, ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelari e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce semplice irregolarità».

Giovanni Negri