Assegno per invalidi civili parziali: quali comunicazioni è necessario inviare all’Inps per la verifica dei limiti di reddito.
Gli invalidi civili parziali (dal 74% al 99%), per avere diritto all’assegno mensile da parte dell’Inps non devono superare delle precise soglie di reddito.
La comunicazione di superamento del limite di reddito per il diritto all’assegno deve essere effettuata immediatamente solo quando la soglia di reddito è effettivamente superata; in caso contrario, per la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali da parte dell’Inps, è sufficiente presentare annualmente la dichiarazione Iclav.
Assegno d’invalidità: limiti di reddito
La soglia che annualmente non deve essere superata, per consentire la percezione dell’assegno di invalidità civile, è pari, per l’anno 2016, a 4800,38 euro: questo importo costituisce un limite assoluto.
Vi sono poi degli ulteriori limiti di reddito relativi all’attività di lavoro esercitata, pari a:
4800 euro, se l’attività esercitata è di lavoro autonomo, anche occasionale;
8000 euro, se l’attività esercitata è di lavoro dipendente o co.co.co. (cioè di lavoro parasubordinato).
Se queste soglie non sono superate, l’invalido parziale viene considerato disoccupato e assimilato a chi non svolge attività lavorativa: è dunque soddisfatto il requisito richiesto per la percezione ella prestazione d’invalidità, consistente nel mancato svolgimento di attività lavorativa. È quanto disposto da diversi messaggi [1].
Non è più necessario, invece, per ottenere l’assegno dall’Inps, l’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali.
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste, oltreché nelle ipotesi in cui l’interessato è considerato disoccupato per il mancato superamento delle soglie di reddito esposte sopra, anche quando l’invalido è occupato presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro [2].
Assegno d’invalidità: modello Iclav
Per verificare il requisito della mancanza di occupazione, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps, con la compilazione del modulo Iclav, una dichiarazione sostitutiva, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa [3].
Nel dettaglio, nel modello Iclav devono essere dichiarati i dati necessari per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile d’invalidità (la dichiarazione va presentata da chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% ed il 99%; sono esclusi gli invalidi totali al 100%), sulla base dei redditi prodotti nell’anno richiesto e della mancanza di prestazione lavorativa.
Il modello Iclav deve essere presentato, per indicare gli eventuali redditi conseguiti nel periodo di riferimento della dichiarazione, dai seguenti soggetti interessati:
invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno;
invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno;
invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno;
invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno;
invalidi parziali, privi di perequazione automatica ma con limite di reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge.
È necessario dichiarare:
i redditi di lavoro dipendente, anche derivanti da contratti a tempo determinato e part time;
i redditi derivanti da lavoro parasubordinato, come co.co.co e co.co.pro;
i redditi derivanti da lavori socialmente utili;
i redditi derivanti da lavoro autonomo;
i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o professionali conseguiti dagli aderenti al regime forfettario o dei contribuenti minimi;
i redditi presunti, appartenenti alle tipologie elencate, relativi all’annualità in corso.
Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.
Come già esposto, al superamento delle soglie di reddito, entro 30 giorni gli interessati hanno l’obbligo di effettuare immediata comunicazione all’Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.
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