Dal momento che l’affido monogenitoriale consente al solo affidatario l’esercizio della responsabilità (allora potestà) genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l’educazione e l’istruzione della prole, nelle quali sostanzialmente si iscrivono le spese straordinarie, ne consegue che le decisioni concernenti queste ultime, implicano l’esclusiva facoltà di scelta in capo al solo genitore affidatario1.
1 Trib. Roma, Sez. I, 21.6.2016 n. 13182.
Nel caso in esame il genitore non affidatario, nello specifico il padre, si oppone al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’ammontare di € 19.000,00, oltre interessi e spese legali.
Tale importo è richiesto per spese straordinarie, sostenute dalla ex moglie ed è così ripartito: € 15.842,00 per spese mediche ed € 1.344,00 per la scuola di inglese ed € 262,00 per libri scolastici.
L’opponente contesta il credito eccependo che nessuna delle spese in questione era stata concordata tra le parti e che la figlia gode di una polizza sanitaria con massimale elevato, ragione per la quale era stato rimborsato l’80% delle spese mediche sostenute.
Di conseguenza, un eventuale pagamento da parte sua avrebbe costituito una duplicazione di quello già eseguito e che nulla era dovuto, anche in relazione al restante 20%, poiché egli avrebbe l’obbligo di pagare esclusivamente le spese mediche per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre le spese mediche in questione riguardavano prestazioni rese da strutture sanitarie private.
La convenuta contestava le predette eccezioni asserendo che per quanto attiene alla polizza assicurativa, essa era stata stipulata a sue spese proprio in ragione degli inadempimenti dell’ex marito, corrispondendo un premio di € 5.033,56, del quale chiedeva in via riconvenzionale la restituzione.
Il Giudice, preliminarmente, dichiarava l’inammissibilità della domanda riconvenzionale conformemente a quanto statuito da numerose autorevoli pronunce1 secondo le quali: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione venendosi ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l’opposto e l’opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto.”
Qualificandosi la domanda della ex moglie come domanda “nuova” con un petitum diverso e diversa causa petendi (il contratto di assicurazione), essa veniva rigettata del Tribunale.
In relazione alla domanda di pagamento delle spese straordinarie, il Giudice osserva che la Sentenza di divorzio ha posto a carico del genitore non affidatario il loro pagamento, e che le spese mediche sono riconducibili nell’alveo delle spese straordinarie.
Osserva altresì il Giudice che nell’affido monogenitoriale la responsabilità del genitore è estesa in modo esclusivo all’affidatario nelle questioni maggiormente rilevanti, quali salute ed istruzione della prole sicché egli ha potere decisionale esclusivo in materia, a net quantum, senza che sia necessaria una preventiva concertazione con il genitore non affidatario.
Nel decidere il caso di specie, dunque, il Tribunale ha condannato il padre non affidatario a rifondere integralmente all’opposta le spese del decreto ingiuntivo impugnato, rigettando l’eccezione relativa alla stipula di una polizza assicurativa, che era stata stipulata esclusivamente dall’opposta, la quale è stata costretta alla stipula proprio in ragione dei continui inadempimenti da parte dell’ex marito.
Per quanto attiene all’eccezione relativa al fatto che le spese in questione potevano essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Giudice rileva che la Sentenza di divorzio aveva riconosciuto alla ex moglie piena discrezionalità nella scelta fra Servizio pubblico e privato ed egli avrebbe dovuto, ove lo avesse ritenuto ingiusto, impugnare detto provvedimento.
Il Tribunale, invece, rigettava la richiesta € 1.344,00 sostenute dalla opposta per il pagamento di un corso privato di lingua inglese, asserendo che tale spesa si inserisce nelle spese straordinarie di altra natura ,non regolate dal Giudice del divorzio, e quindi, rientranti nell’assegno di mantenimento ordinario.
Definitivamente pronunciando il Giudice condannava l’ex marito a pagare le spese mediche come richieste dalla ex moglie, escludendo il pagamento delle spese sostenute per il corso privato di lingua inglese.
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma.
1 Cass. 5.6.2007 n. 13086; Cass. 30.3.2006 n. 7571.
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