La Sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Cassazione ha modificato radicalmente la normativa dell’assegno divorzile. Abbiamo già commentato la portata della rinnovata interpretazione dell’art. 5 comma 6 della L. 898/1970 sui procedimenti in corso e sui nuovi divorzi. Proviamo ora a fare il punto circa gli effetti dei nuovi criteri sulla disciplina prevista per la revisione ex art. 9 L. 898/1970 di tutti quegli assegni di divorzio già determinati con sentenza passata in giudicato sulla base dei vecchi criteri.
COSA DICE LA CASSAZIONE
La questione è stata in parte sollevata dalla stessa Corte Suprema in un’altra recente sentenza (n. 11178 del 23 aprile 2019). Archiviato l’automatismo del tenore di vita in costanza di matrimonio che aveva guidato le statuizioni sulla determinazione degli assegni pensionistici per oltre un trentennio, con la Sentenza richiamata il Supremo consesso si è domandato come rapportarsi con gli assegni divorzili già determinati, con Sentenza passata in giudicato o meno. Ha infatti osservato la Corte che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, ma che funge anche da griglia di selezione dei fatti rilevanti.
La questione è complessa ed è la stessa Corte ad ammetterlo. Infatti, da una parte la Sentenza in commento, n. 11178 de 23 aprile 2019, ritiene immediatamente applicabile la nuova interpretazione agli assegni definiti con sentenza non ancora passata in giudicato, dall’altra la Corte non si è pronunciata direttamente con riferimento agli assegni già determinati e modificabili solo con un nuovo procedimento.
La revisione dell’assegno di divorzio è infatti disciplinata dall’art. 9 L. 898/1970 il quale stabilisce l’assegno può essere modificato qualora sopravvengano “giustificati motivi”. Sul punto la Cassazione ha più volte chiarito che il procedimento di revisione può avere ad oggetto solo modifiche delle condizioni economiche dei coniugi sopravvenute. Il giudice, quindi, non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ed ulteriore ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma può modificare l’assegno solo nel caso in cui siano sopravvenuti fatti nuovi modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa (Cassazione, Sent. n. 32529 del 14 dicembre 2018).
Questa è la regola generale. Ma la nuova interpretazione della norma può essere considerata un fatto sopravvenuto? Al riguardo costante giurisprudenza di merito ha risposto in senso negativo. E’ orientamento conforme, infatti, che il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve essere commisurato l’assegno di divorzio non può essere considerato un giustificato motivo utile ai fini dell’art. 9 L. 898/1970, atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere in maniera retroattiva a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata (cfr. tra le altre, Sent. Tribunale di Mantova del 24 aprile 2018).
LA DISCIPLINA DELLA REVISIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO
In attesa di una pronuncia sul punto da parte della Corte di Cassazione, riteniamo che i nuovi criteri siano comunque applicabili alle richieste di revoca o modifica dell’assegno di divorzio fondate su nuovi fatti sopravvenuti idonei a mutare le condizioni patrimoniali degli ex coniugi.
Al riguardo si evidenziano quattro indici valutativi: i) i redditi a qualsiasi titolo percepiti; ii) i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; iii) la capacità, o comunque le possibilità effettive di svolgimento di un lavoro; iv) la disponibilità – in senso stabile – di una casa ad uso abitazione, con obbligo dei coniugi di produrre in giudizio i documenti fiscali dei redditi.
Qualsiasi fatto sopravvenuto idoneo a modificare i suddetti fattori può essere considerato un giustificato motivo utile alla modifica o alla revoca dell’assegno di divorzio.
Al riguardo, con recente ordinanza n. 5974/2019 la Corte di Cassazione ha statuito che costituisce motivo di revoca anche l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, in quanto tale evento rescinde ogni residua solidarietà post matrimoniale.
Avv. Giuseppe LIBUTTI Dott. Michele TROTTA