Verrebbe da dire: “siamo ancora al patrimonio indisponibile ed al patrimonio disponibile”.
Non solo, chi ha approfondito la vicenda dal punto di vista giuridico sa che la gran parte del Patrimonio di Roma Capitale è stato dato in concessione/locazione ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni nn. 26/1995 e 202/1996 del Consiglio Comunale di Roma.
Con le menzionate delibere venivano definite le linee programmatiche per “l’assegnazione ad uso sociale, oltreché ad uso sanitario, politico, culturale assistenziale, sindacale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale di spazi e strutture di proprietà comunale”, con l’obiettivo primario “di utilizzare le risorse costituite dal patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del Comune di Roma per consentire ad iniziative che arricchiscano il tessuto sociale e culturale della città di esistere e svolgere la propria attività, nonché per razionalizzare la dislocazione degli uffici e delle strutture comunali procedendo alla globale riduzione degli oneri per fitti passivi”.
La Deliberazione n. 26 muove dall’assunto che le attività di volontariato sono indispensabili all’amministrazione pubblica per perseguire i propri obiettivi e che, quindi, esse devono essere favorite anche tramite la concessione in locazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune stesso.
Per agevolare e promuovere il lavoro svolto da tutte le associazioni che perseguono un fine sociale viene prevista la possibilità di ridurre il canone di locazione al 20% del prezzo di mercato.
Appare evidente, quindi, che un regolamento che disciplini solo il patrimonio indisponibile e quello demaniale non è risolutivo per tutte le associazioni, comitati e cittadini che gestiscono per effetto della menzionate delibere il patrimonio di Roma.
La questione assume connotati piuttosto gravi se si pensa che la delibera 140/2015 pone sotto sgombero tutte le associazioni che hanno in concessione/locazione detti immobili.
Semplificando, tutti gli immobili verranno sgomberati e solo quelli che hanno la classificazione di patrimonio indisponibile potranno essere riassegnati, indipendentemente all’attività svolta in detti luoghi.
Di conseguenza il valore sociale svolto dalle associazioni è pressoché ignorato.
Le problematiche e le violazioni di legge non finiscono qui, perché è pacifico in Giurisprudenza che affinché il bene abbia il carattere proprio del patrimonio indisponibile devono sussistere due requisiti:
“l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle Province, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l’acquisto in proprietà del bene da parte dell’ente pubblico (c.d. requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (c.d. requisito oggettivo) che, proprio per l’esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr Cass. Sez. U. Sentenza n. 14865 del 28/06/2006).
Tale principio è stato di recente anche affermato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 23739/2019.
Ne è conseguenza la seguente affermazione: l’assegnazione ai sensi delle menzionate delibere non giustifica la riacquisizione in autotutela, posto che le predette delibere disciplinano l’assegnazione sia del patrimonio disponibile che di quello indisponibile.
E’ appena il caso di rilevare che con le menzionate delibere 26/95 e 202/96 sono stati assegnati immobili sia a partiti politici che a sindacati.
Ancor più grave, poi, è il fatto che in spregio al principio di legalità amministrativa questi immobili vengono acquisiti in autotutela per poi essere lasciati in stato di abbandono, posta l’impossibilità di riassegnarli per effetto del mancato regolamento che disciplina la riassegnazione.
Avv. Giuseppe LIBUTTI