ILLEGITTIME LE RIACQUISIZIONI ESULTANO LE ASSOCIAZIONI E I MOVIMENTI

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PER IL TRIBUNALE DI ROMA SONO ILLEGITTIME LE RIACQUISIZIONI DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI.

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TRIBUNALE DI ROMA 13 MARZO 2017

Fatto: l’antecedente è costituito da un provvedimento di riacquisizione in autotutela amministrativa di un bene facente parte del Patrimonio di ROMA CAPITALE, conseguente alla Deliberazione di Giunta capitolina n. 140 del 2015, che si poneva come obbiettivo il riordino del Patrimonio immobiliare capitolino.

In conseguenza di questa Deliberazione numerose Associazioni, che quotidianamente svolgono compiti di carattere sociale sul territorio di Roma (circa 500), si sono viste notificare diffide e poi Determinazioni Dirigenziali per il rilascio di immobili detenuti in forza di contratti di concessione/locazione.

Nel caso che ci occupa, ad un’Associazione “DINAMO” era stata notificata nel Marzo 2016 dal Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale una Determinazione Dirigenziale di riacquisizione dei locali detenuti.

La Deliberazione veniva impugnata dall’Associazione poiché illegittima e priva di un corrispondente presupposto normativo, ed in sostanza la stessa era contraria ad elementari principi di diritto.

E’ pacifico, infatti, che l’autotutela amministrativa è esercitabile esclusivamente per i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente (artt. 826-828 c.c.) non essendo prevista per quelli appartenenti al patrimonio disponibile.

Resisteva in Giudizio Roma Capitale contestando in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e sostenendo in via principale la legittimità del provvedimento di riacquisizione, reso indifferibile, a suo dire, da un’indagine della Corte dei Conti per danno erariale.

Il Tribunale adìto, accoglieva con Ordinanza il ricorso dell’Associazione ricorrente, così pronunciando: “in presenza di beni appartenenti al patrimonio disponibile, non vi è, dunque, possibilità per l’amministrazione proprietaria di recuperare il possesso in regime di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2 del codice civile. Qualora infatti il bene appartenga al patrimonio disponibile, l’amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa”.

Il provvedimento, dunque, sembra andare oltre il “semplice” accoglimento della domanda di Parte ricorrente ed indica a ROMA CAPITALE la strada da percorrere in futuro per la riacquisizione del proprio Patrimonio, o di quella sua parte che risulti regolarmente censita.

Giuseppe LIBUTTI

Avvocato in Roma