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Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 19 aprile 2017, n. 9945
Nel caso in esame si controverte sulla determinazione dell’assegno di mantenimento che l’ex marito versa in favore dell’ex moglie.
Viene eccepito che la ex consorte ha un titolo di studio (laurea di ottometrista) che le consentirebbe di trovare una “posizione lavorativa sicura e stabile”.
I giudici del Supremo Collegio, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello, hanno basato la propria decisione sulla valutazione dell’apporto che la donna aveva fornito alla realizzazione professionale del marito, dirigente medico-ospedaliero, che svolge anche consentita attività privata, ritenendo che la realizzazione professionale del marito è stata possibile grazie alla dedizione alla vita familiare della ex moglie, che ora ha cinquant’anni e questo, malgrado la laurea conseguita, rende indubbiamente problematica la ricerca di un lavoro.
L’assegno di mantenimento, quindi, è stato confermato nella misura fissata nel Giudizio di secondo grado.
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma.