Sono ormai molteplici le Sentenze dei Tribunale che riconosco la competenza del giudice ordinario in caso di riacquisizione di un bene pubblico.
Nello specifico il bene che è stato destinato ad un pubblico servizio per effetto dell’attività svolta dai destinatari del contratto/concessione non riveste la qualifica di bene appartenente al patrimonio indisponibile, a prescindere dalla classificazione catastale fornita dall’ente pubblico.
La mancata classificazione come bene appartenente al patrimonio indisponibile fa venire meno il potere della Pubblica Amministrazione per agire in autotutela.
Per tale ragione l’atto di riacquisizione è da qualificarsi come nullo.
Si rileva, ad ogni buon conto, come la distinzione tra patrimonio disponibile ed indisponibile sia da ritenersi superata all’interno del quadro costituzionale.
Infatti, detta distinzione è presente del Codice civile del 1942, ma non è presente all’interno della nostra Costituzione, la quale divide la proprietà in pubblica e privata riconoscendo tutela alla funzione sociale delle stesse.
Ciò premesso è validamente possibile opporsi al provvedimento di riacquisizione emanato dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei presupposti di cui sopra. La competenza è del giudice ordinario.
Studio legale Libutti Trotta & Partners
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