Ancora un ottimo risultato del nostro studio in tema esecuzione per il rilascio di immobile.
L’Ente proprietario di una unità abitativa popolare aveva agito nel 2011 con ricorso ex art. 703 c.p.c. e art. 1168 c.c. per ottenere la reintegra del possesso di un alloggio asseritamente occupato senza titolo da una persona incapiente.
Il procedimento si era concluso nello stesso anno con ordinanza del Tribunale adito che accoglieva il ricorso e ordinava la immediata reintegrazione nel possesso.
Ottenuto il suddetto titolo giudiziale, l’Ente titolare dell’immobile aveva proceduto notificando atto di preavviso di sfratto avviando così la procedura esecutiva per il rilascio di immobile che in genere si applica nei casi di ordinario sfratto per morosità.
La procedura esecutiva avviata non aveva un immediato esito e trovava ulteriore impulso solo di recente con un nuovo accesso dell’Ufficiale giudiziario e il materializzarsi del rischio di uno sgombero forzoso.
Gli inquilini si sono così rivolti al nostro studio per adire il Tribunale competente con atto di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
In primo luogo, il caso sottoposto alla nostra attenzione fornisce l’occasione per richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attuazione del provvedimento di reintegra nel possesso va conseguita esclusivamente ex art. 669 duodecies c.p.c. e quindi con forme diverse dall’esecuzione forzata.
Sul punto la giurisprudenza ha sancito il seguente principio di diritto: “la forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d’urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso e quindi in base ad inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata: è dunque non solo superflua, ma priva di fondamento normativo la notificazione del precetto ed è preclusa la proposizione del ricorso ex art. 612 c.p.c., ferma restando la facoltà per il giudice di merito di qualificare detto ricorso come semplice istanza al giudice del merito possessorio, ove però ne ricorrano tutti i presupposti” (Cass. Civ. 17.5.2021, n. 13175).
In secondo luogo, è bene rammentare che I provvedimenti interinali quali sono quelli di reintegrazione del possesso sono rivolti a soddisfare in via temporanea ed urgente l’esigenza di tutela del possesso dagli attentati, mediante spoglio o turbativa, che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo.
Per tale ragione essi non possono trovare esecuzione né dopo un lungo lasso temporale, né nei confronti di soggetti diversi da quelli che avevano perpetrato lo spoglio iniziale.
Le suddette osservazioni sono state oggetto dell’opposizione avanzata dai ricorrenti con l’assistenza del nostro Studio. Un primo risultato è stato già ottenuto in quanto il Tribunale adito ha ravvisato gli estremi per disporre la sospensione inaudita altera parte.
Principio di diritto:
“la forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d’urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso e quindi in base ad inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata: è dunque non solo superflua, ma priva di fondamento normativo la notificazione del precetto ed è preclusa la proposizione del ricorso ex art. 612 c.p.c., ferma restando la facoltà per il giudice di merito di qualificare detto ricorso come semplice istanza al giudice del merito possessorio, ove però ne ricorrano tutti i presupposti” (Cass. Civ. 17.5.2021, n. 13175).
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