ANCHE SE IMMIGRATI IRREGOLARI NON POSSONO ESSERE ESPULSI SE BISOGNOSI DI CURE MEDICHE

  • Home
  • Attualità
  • ANCHE SE IMMIGRATI IRREGOLARI NON POSSONO ESSERE ESPULSI SE BISOGNOSI DI CURE MEDICHE

reati_er

SCRITTO DA GIUSEPPE LIBUTTI

SICUREZZA PUBBLICA – ESPULSIONE AMMINISTRATIVA- CASI E LIMITI

Non necessita del permesso di soggiorno il cittadino immigrato irregolare, che ha bisogno di cure mediche indispensabili per la propria salute (1).
Residence permit is not required if illegal foreign citizen needs medical assistance essential to his health.
La vicenda prende le mosse dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto (di Roma), ai sensi del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a) nei confronti di una cittadina peruviana, la quale aveva proposto ricorso al Giudice di Pace di Roma, avverso il provvedimento.
La prima doglianza della ricorrente atteneva alla violazione di elementari norme di diritto, avendo eccepito all’adito Giudice che i gravi problemi di salute da cui era afflitta, ostavano alla sua espulsione.
In ragione della sua patologia, la ricorrente era costretta ad osservare un rigido protocollo sanitario, come conseguenza di un intervento chirurgico che ha comportato l’asportazione delle ovaie, delle tube di Falloppio, dell’utero e dei linfonodi circostanti la pelvi e l’addome a causa di un tumore.
Il Giudice di Pace adito aveva respinto il ricorso asserendo che sebbene la ricorrente lamentasse problemi di salute, “non ha chiesto alcun permesso in merito”.
I Supremi Giudici, giustamente a parer di chi scrive, hanno accolto il ricorso per Cassazione ritenendo che il diritto fondamentale alla salute è diritto universale riconosciuto anche al cittadino straniero; di conseguenza, non è possibile espellere dal territorio nazionale quelle persone che in conseguenza del provvedimento di espulsione potrebbero subire un grave ed irreparabile pregiudizio della propria salute.
La Suprema Corte ha ribadito, inoltre, che tutela della salute, comprende non solo, come affermato da copiosa Giurisprudenza (2) le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma tutte le prestazioni essenziali per la vita.
Il ricorso veniva accolto con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro Magistrato, il quale dovrà attenersi al menzionato principio di diritto.

1- CASS. CIVILE, SEZ. VI,27.6.2016, (ud. 19.2.2016 dep. 27.6.2016), n. 13252.

2-CASS. 1690/2005; CASS. 20561/2006; CASS. 1531/2008; CASS. SEZ. UN. 14500/2013.

 

 

 

PER EVENTUALI CONSULENZE IN MATERIA :

Errore: Modulo di contatto non trovato.