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I magistrati non possono essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, né alla carica di consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestano servizio o lo abbiano prestato nei cinque anni precedenti l’accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.
Rispetto al passato la formulata proposta di legge prevede una incandidabilità e non un’ineleggibilità (la prima impedisce la candidatura, la seconda no), si estende la disciplina alle elezioni europee e si eleva da sei mesi a cinque anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento.
La disposizione sull’incandidabilità si applica a tutti i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari, e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari.