AVVOCATI: Gratuito patrocinio: i chiarimenti del Ministero sulla compensazione dei debiti fiscali

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Gratuito patrocinio: i chiarimenti del Ministero sulla compensazione dei debiti fiscali

Ministero della Giustizia, circolare 03/10/2016

Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
E’ quanto ricorda la Circolare 3 ottobre 2016 del Dipartimento Affari di Giustizia riguardante la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del d.m. 15 luglio 2016 con la quale il Ministero della Giustizia specifica che la selezione dei crediti ammessi alla procedura avviene attraverso una piattaforma elettronica di certificazione di cui spiega il funzionamento.
Non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80, d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;