Cass. Civ. 1 febbraio 2017, Ord. n. 2666
La mancata condanna alle spese forfettarie costituisce un errore materiale della Sentenza, che per essere corretto necessita della procedura per correzione di errore materiale.
La menzionata Ordinanza affronta il tema (more solito) frequente nella redazione delle Sentenze, ovvero la mancata condanna alla refusione delle spese generali (15%), ai sensi del D.M. 55/2014.
Premesso che in ogni caso la Parte è tenuta a farne espressa domanda nelle proprie conclusioni, la Suprema Corte ha richiamato un costante indirizzo a norma del quale: “la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al Giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi”.
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma