CASSAZIONE – POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2017, n. 9583
La Suprema Corte torna a chiarire i poteri dell’Amministratore di condominio: la vicenda trae origine da una ingiunzione di pagamento proposta dall’Amministratore nei confronti di un condomino moroso nel pagamento delle quote di riscaldamento condominiale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’Amministratore di condominio ha la rappresentanza dei partecipanti (art. 1131 c.c.) e, di conseguenza, può agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, nei limiti stabiliti dall’art. 1130 c.c..
Conseguentemente, l’Amministratore è legittimato ad agire senza alcuna autorizzazione nei confronti dei singoli condomini per: “a)di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b)di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c)di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d)di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (cfr. Cass. 29.10.1975, n. 3655; Cass. 9.12.2005, n. 27292).”
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma.