Sulla coltivazione domestica e ad uso strettamente personale di cannabis.
“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.
Già precedentemente, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della nota Sentenza, abbiamo affrontato la questione relativa alla coltivazione domestica ad uso strettamente personale:https://studiolegalelibutti.com/2020/03/18/la-coltivazione-in-forma-domestica-di-stupefacenti-per-uso-personale-alla-luce-della-recente-pronuncia-a-sezioni-unite-della-suprema-corte-di-cassazione/
Finalmente sono state pubblicate le motivazioni e ad una prima lettura non possiamo che guardare ad esse con favore.
Più di mille parole valgono le conclusioni riportate dai Giudizi di Piazza Cavour:
“vi è dunque, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo- alle condizioni sopra elencate- per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenere la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.”
La Sentenza chiarisce quali sono le condizioni che devono sussistere affinché la coltivazione domestica sia lecita, ovvero: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.
Tutti i menzionati requisiti devono coesistere e non è sufficiente l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale, poiché essa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale.
Resta da chiarie, compito demandato al Giudice comune, quando una coltivazione ha i connotati della “rudimentalità” e quando un numero di piante può ritenersi esiguo (due, cinque o dieci piante).
Sicuramente la Sentenza può essere vista con favore da quanti si battono per la legalizzazione della cannabis, ma non può parlarsi di legalizzazione della coltivazione per uso domestico.
Quella della legalizzazione è una scelta politica che spetta pertanto al Parlamento, il quale è chiamato ad adempire al suo compito e scegliere quale strada intende percorrere in tema di politiche antiproibizioniste.
Avv. Giuseppe LIBUTTI