Condominio: tende da sole, qual è la distanza da rispettare?

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La distanza da rispettare può essere anche inferiore ai tre metri, ma è il giudice a stabilirlo in base ad una funzione equitativa.

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All’interno di un condominio, i rapporti sono raramente pacifici e tolleranti; al contrario, sono caratterizzati da una irrefrenabile corsa al giudice. Un oggetto di frequente diatriba può essere costituto dalle tende da sole, elemento accessorio di buona parte delle abitazioni per così dire moderne, il cui uso è evidente specie nelle zone del Sud Italia. La domanda che ci si pone è la seguente:” Le tende parasole devono rispettare sempre e comunque la distanza di tre metri dalle costruzioni confinanti?”. La risposta ci giunge dal Tribunale di Genova con la sentenza 2540/2016. Il responso è negativo, in quanto è il giudice che si riserva caso per caso il potere in via equitativa di addivenire alla decisione, a seguito della ponderata contemperazione di tutti gli interessi in gioco.

Il caso di specie: la tenda non va rimossa se non ostruisce la circolazione dell’aria

Un condomino si era attivato per l’installazione della tenda da sole sul suo terrazzo; a tal punto, un vicino ha subito chiesto la rimozione della medesima, adducendo la motivazione della privazione dell’aria e della luce nella sua abitazione e anche dello stillicidio in caso di pioggia. Il consulente tecnico ha riscontrato una realtà in parte difforme. Quest’ultimo ha constatato che la tenda si trovava di lato e non di fronte, il che equivale ad escludere l’asserita mancanza di circolazione di aria. In secondo luogo, il tecnico incarico, ha reso noto che lo stillicidio può essere provocato solo se la tenda resti socchiusa. Infine, ha rilevato che la tenda si trovasse ad una distanza inferiore ai tre metri richiesti dal codice civile, ma un suo spostamento sarebbe stato pressoché inutile. Il giudice si è dunque trovato a decidere cercando di contemperare i due interessi in gioco, considerando che la parte convenuta aveva installato la tenda seguendo le disposizioni del piano regolatore e del regolamento del condominio. Tanto premesso, considerando l’esiguità dei limiti reali rispetto a quelli prescritti, l’autorità giudiziaria ha respinto la richiesta di rimozione.

SCRITTO DA ELIANA GAITO