Mondo professionisti
Per l’entrata in vigore della legge bisognerà attendere che il testo del ddl concorrenza venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la normativa italiana si adatta così ai principi dell’Unione Europea in materia di libera circolazione e apertura dei mercati. Il provvedimento introduce molte novità per diversi settori: dalle RC auto alle banche, ma anche per professionisti come avvocati, notai e odontoiatri. Qui ci soffermeremo sulle novità riguardanti gli avvocati, ai quali il disegno di legge ha dedicato l’articolo 41. Qui si introduce la possibilità per gli avvocati di costituire società di capitale con i colleghi, ma questo non è l’unica novità del ddl concorrenza. Ad esempio, per garantire la tutela dei clienti la nuova legge stabilisce che i professionisti legali hanno l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta prima dell’accettazione dell’incarico, anche se non è il cliente a richiederlo. L’articolo 41 del ddl concorrenza stabilisce che:
“L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”. Quindi una volta che la nuova legge sulla concorrenza sarà operativa, l’esercizio della professione forense in forma societaria sarà consentito; l’importante è che le nuove società di capitali – o società cooperative – siano iscritte nell’apposita sezione dell’albo tenuto dall’ordine territoriale delle circoscrizione in cui ha sede la società. Ci sono però delle regole che la nuova forma societaria dovrà rispettare. Ad esempio, i soci che detengono almeno i due terzi del capitale sociale devono essere avvocati regolarmente iscritti all’albo, oppure dei professionisti iscritti negli albi di riferimento. Inoltre, i componenti dell’organo di gestione dell’impresa non possono “essere estranei alla compagine sociale”. Il comma 3 dell’articolo 41, chiarisce che nonostante l’esercizio in forma societaria sia consentito, il principio della personalità della prestazione professionale continua ad essere valido. Di conseguenza i vari incarichi possono essere svolti solamente dai soci che soddisfano i requisiti necessari per lo svolgimento della professione, garantendo ai clienti la piena indipendenza e imparzialità. Inoltre, la responsabilità della società non esclude quella del singolo professionista che ha svolto l’incarico; anche le singole società comunque sono dovute al rispetto del nuovo Codice Deontologico forense.
Obbligo di presentare il preventivo scritto al cliente
Il ddl concorrenza modifica anche l’articolo 13 della legge 247 del 2012, nella parte in cui si stabilisce che l’avvocato è dovuto a fornire il preventivo in forma scritta solo se espressamente richiesto dal cliente.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, infatti, l’obbligo del preventivo scritto vale sempre e comunque, anche in assenza di un’esplicita istanza da parte del cliente. Nel preventivo l’avvocato dovrà indicare tutte le informazioni relative all’incarico, quali:
difficoltà dello stesso;
previsione del costo della prestazione suddiviso in oneri, spese e compenso professionale;
oneri ipotizzabili dall’inizio alla fine dell’incarico;
estremi polizza assicurativa.
Per maggiori informazioni sull’obbligo del preventivo scritto per gli avvocati vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento dove questa novità è spiegata nel dettaglio – Avvocati e professionisti: preventivo scritto obbligatorio prima dell’affidamento dell’incarico.
Novità per il danno non patrimoniale
Il ddl concorrenza ha introdotto anche delle novità per il settore delle RC Auto. Una di queste riguarda il danno non patrimoniale, per il quale sono stati modificati i parametri. Il danno non patrimoniale, infatti, non sarà più calcolato in base a dei criteri fissi, poiché l’importo varia a seconda delle circostanza che lo ha provocato. Tuttavia, per garantire il giusto risarcimento alle vittime della strada, verrà stilata una tabella unica valida su tutto il territorio nazionale con i criteri per il calcolo del danno non patrimoniale subito. I nuovi criteri per il risarcimento del danno sono fissati dagli articoli 138 (danni di grave entità) e 139 (danni di lieve entità) della legge sulla concorrenza, dove si legge che:
ad ogni menomazione all’integrità psico-fisica verrà assegnato un punteggio da 10 a 100;
ad ogni singolo punto verrà attribuito un valore pecuniario, con dei coefficienti differenti a seconda dell’età della vittima;
il danno biologico temporaneo, se inferiore al 100%, è calcolato in base alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
se la menomazione incide sugli aspetti dinamico-relazionali personali – o ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità – il giudice può applicare una maggiorazione del 30% all’importo del risarcimento.
Sempre per quanto riguarda i sinistri stradali, il ddl concorrenza stabilisce che sono riconosciuti come testimoni solamente coloro che vengono identificati al momento e sul luogo in cui si è verificato l’incidente.