LA CASSAZIONE SULLA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

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Cassazione Civile Sez. VI-1, Ord., (ud. 9.4.2019) 17.6.2019, n. 16134

DIVORZIO- ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui il figlio maggiorenne, pur non economicamente autosufficiente ha reciso ogni legale con la casa familiare, sicché la casa familiare non costituisce più il riferimento affettivo utile ad una crescita sana.

Fatto  

L’ex marito, ormai divorziato, ha agito in giudizio per la revoca dell’assegnazione della casa familiare, non più utilizzata sia dalla ex moglie che dalla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il Tribunale di primo grado aveva respinto la sua richiesta, la Corte d’Appello, invece, disponeva per la revoca.  

Avverso tale provvedimento la moglie proponeva ricorso per Cassazione.

Diritto

La Sentenza in questione ripercorre alcuni aspetti fondamentali relativi all’assegnazione della casa familiare.

Inizialmente ribadisce la nozione di casa familiare che costituisce: “l’insieme dei beni mobili e immobili, finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare ed alla conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare”.

L’art. 155 quater del codice civile chiarisce due concetti fondamentali: il primo è che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto del prioritario interesse dei figli, il secondo è che nell’assegnazione della casa familiare si deve tener conto della regolazione dei rapporti economici.

In combinato disposto con la su menzionata norma va letto l’art. 6, comma 6 della L. 74 del 1987, il quale dispone che l’abitazione familiare spetta preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli e che ai fini dell’assegnazione il Giudice, nel valutare le condizioni economiche dei coniugi, deve favorire il coniuge più debole.

Conseguenza ne è che la presenza di figli giustifica di per sé l’assegnazione della casa familiare, al fine di consentire una maggiore stabilità ai figli stessi per il perseguimento del loro superiore interesse. 

Nella Sentenza in esame il Giudice ha accertato che il legame della figlia con la casa familiare era rescisso, posto che ella aveva deciso di trasferirsi in altra città, anche per motivi di studio.

Di conseguenza, l’abitazione in questione non costituiva più la stabile dimora della figlia, anzi assumeva i caratteri di mera ospitalità.

Nel caso di specie, quindi, si è deciso per la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie.

Giuseppe LIBUTTI

Avvocato in Roma