La Sentenza in esame sancisce la illiceità della vendita delle infiorescenze di Cannabis Sativa L., e che la punibilità della condotta è legata alla efficacia drogante del prodotto venduto.
E’ stato espresso il seguente principio di diritto:
“la commercializzazione al pubblico di Cannabis Sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis Sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art.73, D.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.
Quanto statuito dalla Cassazione lungi dal fare chiarezza ma comporta il concreto rischio di gravare le Procure di procedimenti che si concluderanno con un nulla di fatto, e di penalizzare un settore economico in forte crescita e fonte numerose opportunità di lavoro.
Il Supremo Collegio giunge alla menzionata conclusione seguendo un iter logico giuridico ai sensi e per effetto del quale l’attività di vendita dei prodotti derivati dalla Cannabis Sativa L. è sottoposta al TU. sugli stupefacenti.
Non può tacersi la grande confusione in cui dimostrano di essere incorsi i Supremi Giudici quando affermano che: “deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti – diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 – derivanti dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.”.
E’ appena il caso di ricordare che la Cannabis Sativa L. nulla ha a che vedere con la cannabis light (né tantomeno la “L.” sta per light (sul punto si legga quanto scritto in precedenza https://studiolegalelibutti.com/2019/06/18/la-cannabis-sativa-l-e-una-pianta/).
La Cannabis Sativa L. è una pianta industriale e come tale disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale.
Secondo i Supremi Giudici con la novella al T.U. sugli stupefacenti del 2014 (legge n. 79/2014), il legislatore eliminando la locuzione “Indica” nel riferimento alla canapa, ha espresso la precisa volontà di qualificare la cannabis come sostanza stupefacente.
Pur prendendo per buona tale impostazione occorre dar conto del fatto che il legislatore con la legge 242 del 2016 è intervenuto sulla disciplina della Cannabis Sativa L. a “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Da tali premesse derivano due conseguenze: 1) l’espressa volontà del legislatore Italiano di disciplinare la Cannabis Sativa L. in maniera differente dalle restanti varietà di cannabis; 2) l’espressa volontà di promuovere la filiera della canapa industriale (per promuovere una filiera di certo non può limitarsi la vendita del prodotto finale).
Si può affermare che promuovere una filiera vuol dire favorire la coltura e la vendita e che nel vigente sistema costituzionale si possono porre limiti alla commercializzazione di un prodotto agricolo solo in presenza di una espressa limitazione di legge.
Nel caso di specie la norma di natura civilista si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa di carattere penale (T.U. stupefacenti), con tutto quanto ne compete.
In primo luogo come si è già scritto la Cannabis Sativa L. ha una propria disciplina di carattere civilista che è volta a promuovere detta filiera ad esso legata.
Ciò nel nostro ordinamento si traduce nell’inapplicabilità del testo unico sugli stupefacenti alla Cannabis Sativa L., che come detto gode di autonoma disciplina e, in assenza di espressa disciplina normativa non può subire limitazioni.
Una restrizione nella vendita si porrebbe anche in contrasto con l’art. 41 della Cost., il quale sancisce che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Il nostro ordinamento sancisce, inoltre, all’art. 25 della Cost. il principio di legalità ai sensi del quale nessuno può essere punito se un fatto non è considerato reato da un’apposita legge.
La domanda dunque è una. Può essere considerata come reato una condotta non espressamente prevista dalla legge come reato ma cui si è giunti alla sua individuazione solo per effetto della giurisprudenza?
Tale domanda è sembrata porsela anche il procuratore generale dalla Corte di Cassazione il quale ha rilevato che “emergono plurimi profili di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. B), D.P.R. n.309/90 e chiede che venga sollevato incidente di costituzionalità”.
I Supremi Giudici, quindi, nel caso di specie non sono stati chiamati solo a dirimere un contrasto di Giurisprudenza, ma (e questo è il vero problema) sono stati chiamati a sostituirsi al legislatore ed a colmare un vuoto legislativo. Sono gli stessi Supremi Giudici che scrivono: “resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia – nell’esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa”.
Non può essere taciuto, altresì, che – nel ricostruire la normativa sovrannazionale che disciplina la materia – i Giudici di Piazza Cavour dimenticano di menzionare due norme fondamentali (come evidenziato dagli avv.ti BULLERI e ZAINA http://www.studiolegalebulleri.eu/2019/07/16/canapa-industriale-il-commento-della-sentenza-delle-ss-uu-n-30475-2019-a-cura-degli-avv-ti-giacomo-bulleri-e-carlo-alberto-zaina/): il TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) 2012/C ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione del 3.2.2015. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio.
La prima delle due norme menzionate all’allegato 1 ricomprende la “canapa (Cannabis Sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e casciami (compresi gli sfilacciati)” nell’elenco dei prodotti agricoli previsto dall’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Per quanto attiene al regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/220, esso ricomprende la canapa tra le piante industriali.
E’ di tutta evidenza, quindi, che anche il combinato disposto di queste due norme rende inapplicabile la disciplina in tema di stupefacenti alla Cannabis Sativa L., che è una pianta industriale ben distinta dagli stupefacenti.
Sulla base di quanto scritto, quindi non appare condivisibile l’iter logico giuridico seguito dai Supremi Giudici anche perché lacunoso nella ricostruzione normativa di riferimento.
Molto ci sarebbe da scrivere anche in ordine “all’efficacia drogante”, ma ci limitiamo a dire che non vengono indicati parametri di riferimento chiari e ciò porterà ad una (non ammessa in stati di diritto) elevata discrezionalità da parte delle Procure chiamate ad intervenire ed anche da parte degli operanti di polizia.
Ciò comporterà il susseguirsi di provvedimenti discordanti tra loro il tutto a discapito della certezza del diritto.
La soluzione più logica sarebbe quella di un intervento legislativo chiarificatore in ordine alla portata della l. 242/2016, richiesto a più riprese da tutti gli operatori del settore.
E’ pur vero che se la politica avesse voluto porre un rimedio allo stato di fatto avrebbe potuto farlo già a partire dal Decreto Crescita recentemente approvato.
In attesa che la politica si assuma le sue responsabilità ed intervenga sul tema, ai cittadini resta un’alternativa e cioè quella di chiedere al Giudice naturale precostituito per legge, ovvero il giudice civile, l’accertamento del diritto di vendere i prodotti derivati della canapa in conformità al disposto della L. 242/2016.
Non perdiamo di vista il vero e proprio dramma di cittadini che hanno iniziato un’attività commerciale lecita, chiedendo finanziamenti alle banche e autorizzazioni amministrative alle autorità competenti e che oggi vengono criminalizzati e corrono il concreto rischio di perdere il proprio investimento sulla base di un pregiudizio, in assenza di una chiara norma statale.
Avv. on. Felice BESOSTRI Avv. Giuseppe LIBUTTI