Natura dell’incarico del consulente della pubblica amministrazione 

studio legale libutti trotta

INCARICO AL PROFESSIONISTA CHE NON SIA INSERITO NELLA PIANTA ORGANICA DELL’AMMINISTRAZIONE: NATURA E COMPETENZA

Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 22.3.2022, n. 9314

Nel caso che ci occupa il ricorrente di professione agronomo aveva ricevuto un incarico professionale dal Comune quale esperto in materia forestale.
L’incarico comprendeva la predisposizione di documentazione tecnica per la richiesta di un contributo regionale che avrebbe dovuto coprire le spese del professionista.


Tale contributo veniva approvato, ma l’amministrazione procedeva alla revoca dell’incarico a causa di una serie di asseriti vizi.
Lo sfortunato professionista si rivolgeva al Giudice ordinario, quindi, per chiedere la disapplicazione della delibera di revoca e per la formalizzazione del rapporto negoziale e l’esecuzione dello stesso in forma specifica.


Il ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 2237 c.c. da quantificarsi ex art. 1223 c.c.. Il Giudice ordinario denegava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.


Il Tribunale asseriva che il comportamento della Pubblica Amministrazione costituiva esercizio del potere di autotutela di fronte al quale il privato cittadino si trovava in una posizione di interesse legittimo.
Allo sfortunato consulente non restava che rivolgersi al Tribunale amministrativo, il quale a sua volta negava la propria giurisdizione.


Non restava, quindi, che rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Il Supremo collegio si pronunciava statuendo la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevano i Supremi Giudici che il ricorrente con la propria azione ha chiesto la tutela di un proprio diritto soggettivo alla stipulazione ed esecuzione di un contratto d’opera professionale e in subordine il risarcimento del danno patrimoniale.


I Giudici di Piazza Cavour hanno richiamato i precedenti pronunciamenti della Corte, a mente dei quali il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata. Conseguentemente, anche la delibera di revoca dell’incarico non ha natura autoritativa, ma di recesso contrattuale, con attribuzione della controversia al giudice ordinario.

Studio legale Libutti Trotta

Compila il modulo per richiedere una consulenza:

Errore: Modulo di contatto non trovato.