La legge elettorale vigente prevede che i voti delle liste in coalizione che conseguono un risultato elettorale pari almeno all’1% ma inferiore al 3% contribuiscano ai seggi della coalizione cui appartengono, ma nessun seggio è assegnato a tali singole liste. Questo si traduce in un indebito vantaggio per le coalizioni, le quali, a mente della novellata norma, non sono obbligate neppure ad avere un programma comune, come apprendiamo dalla cronaca di questi giorni.
Aggiungasi che, il computo dei voti avviene a livello nazionale ma le coalizioni non sono uguali in tutte le circoscrizioni, così come da novella ai sensi del c.d. rosatellum.
Di conseguenza, il voto dell’elettore potrebbe andare a vantaggio di una lista coalizzata a livello nazionale, che non era presente nel collegio plurinominale ove l’elettore ha espresso il voto e da questi neanche conosciuta.
Non v’è chi non veda come già sotto questi profili la legge 165 del 2017, in detta parte violi gli artt. 3, 48 e 56 Cost.
In sostanza l’elettore quando vota non sa a chi andrà il proprio voto.