l dlgs per attuare legge Cirinnà nel codice penale depositato in Parlamento per i pareri
Unioni civili, reati in arrivo
Sanzioni, aggravanti e attenuanti come per matrimonio
Anche il codice penale si deve adeguare al riconoscimento delle unioni civili nell’ordinamento nazionale, operato con la legge 76/2016, in modo che il compagno unito civilmente abbia una disciplina omologa a quella del «coniuge» e del «prossimo congiunto» sia sotto il profilo delle tutele (come attenuanti o scriminanti del reato) sia sotto il profilo incriminatorio.
A questo adeguamento è dedicato uno dei tre schemi di decreto legislativo approvati dal consiglio dei ministri del 4 ottobre scorso per l’attuazione della nuova disciplina, che come gli altri è già stato presentato in parlamento in vista dei prescritti pareri. Il testo è molto scarno (appena 4 articoli) e per comprendere tutta la portata dell’intervento occorre rifarsi alla relazione illustrativa, che spiega innanzitutto che un intervento ad hoc in campo penale, affidato con delega al governo, è necessitato dalla tassatività/determinatezza della legge penale. Lo schema di decreto non modifica ogni fattispecie previste dal codice penale ma opera da una parte ricomprendendo «la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso» nella categoria del «prossimo congiunto agli effetti della legge penale» definita nell’articolo 307 cp; e dall’altra introducendo nel codice penale unnuovo articolo (574-ter) che equipara «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio all’ unione civile tra persone dello stesso sesso e la qualità di coniuge (prevista a volte come elemento costitutivo o come circostanza aggravante del reato) a quella di parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Infine lo schema estende a quest’ultima, qualora convivente, la non punibilità per fatti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti (articolo 649). Da questo intervento di portata generale ne consegue l’applicabilità alla persona unita civilmente con compagno dello stesso sesso a) del Titolo XI del codice penale – Delitti contro la famiglia – e di ogni altra norma incriminatrice che consideri la qualità di coniuge come elemento costitutivo o circostanza aggravante; b) delle norme che hanno riguardo al prossimo congiunto; c) delle norme di tutela del sistema penale della «prossimità parentale», sotto forma di non punibilità o attenuante della pena. A titolo esemplificativo, per la prima categoria, possiamo citare i reati di bigamia (articolo 556), violazione dell’obbligo di assistenza familiare (articolo 570), maltrattamenti (articolo 572). O la circostanza aggravante che opera nei delitti di omicidio, di lesioni personali, di abbandono di persone minori o incapaci, di tratta di persone ecc. Per la seconda, per esempio, può farsi riferimento l’articolo 323 (abuso d’ufficio); e per la terzo l’articolo 384 (casi di non punibilità per i reati contro l’amministrazione della giustizia), la circostanza attenuante nella procurata evasione (articolo 386) etc.
Sotto il profilo processuale, eccezion fatta per la modifica dell’articolo 199 del codice di procedura penale in punto di facoltà del testimone che abbia appreso fatti in occasione della coabitazione scaturente da una unione civile, la delega non impone modifiche in relazione alle cause di incompatibilità o di astensione del giudice. Ma sul punto la relazione avvisa che, non operando nel campo processuale, il limite della tassatività una interpretazione estensiva è possibile.
Di conseguenza le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del cpp devono essere «ragionevolmente» lette nel senso che la incompatibilità o il dovere di astensione si intendono estesi al giudice che sia partner di una unione civile tra persone dello stesso sesso. Claudia Morelli