L’utilizzo quotidiano di internet unito alla diffusione degli smartphon, con annesse video camere, rende pressoché immediata la trasmissione di immagini, che di conseguenza, una volta in rete sono accessibili ad un’utenza sterminata.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le informazioni personali, (“dati”) che possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello per il quale sono state divulgate.
Vi è di conseguenza la necessità di tutelarsi da questi usi impropri, che in casi limite, ma purtroppo ormai quasi quotidiani, comportano conseguenze gravissime nei soggetti che vedono violate la propria identità, intesa nella sua accezione più ampia.
Dunque, come muoversi se si è vittima di una tale violazione, che molto spesso ci colpisce nel proprio intimo?
Occorre sapere che la tutela dell’immagine è garantita dall’articolo 2 della Costituzione come diritto della personalità, quindi rientra tra i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana, e come tale è inviolabile.
Integrano la normativa costituzionale l’art. 10 c.c. in combinato disposto con gli articoli 96 e 97 della Legge 22.4.1941, n. 633, meglio nota come disciplina del diritto d’autore.
L’artico 96 statuisce il divieto di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso;, eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il consenso non sia necessario a causa della notorietà del soggetto (comunque preservandone il diritto all’onore, ed alla riservatezza).
Gli strumenti che il nostro sistema mette a disposizione sono di due tipi: l’azione c.d. inibitoria, volta ad impedire il verificarsi e/o il ripetersi degli effetti di un comportamento illecito, e l’azione di risarcimento del danno.
E’ evidente che al fine di prevenire un danno maggiore o in ogni caso di non consentire il protrarsi della diffusione illegittima dell’immagine è necessario agire in via immediata con l’azione inibitoria.
L’articolo 10 c.c. statuisce che ove sia stata pubblicata una nostra foto, senza aver preventivamente ottenuto il consenso in conformità alla legge, e qualora ciò arrechi pregiudizio alla persona è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, affinché cessi l’abuso.
Questo è il rimedio immediato e più celere, ma tra la presentazione dell’atto e il provvedimento del Giudice trascorrono diversi giorni, talvolta settimane; inutile dire, dunque, che è necessario che la Giustizia si metta al passo con l’era digitale e quindi urge una riforma che permetta di poter sospendere la diffusione in tempi certi ed immediati.
Altro aspetto è quello relativo alla tutela risarcitoria, che nel caso le immagini diffuse riguardino un “normale” privato cittadino, è di difficile quantificazione da parte del Giudice, e probabilmente sarà liquidato in via equitativa.
Il principale consiglio, quindi, è quello di adottare, anche quando si è in rete, la stessa diligenza che si sarebbe adottata nella vita reale di tutti i giorni, ove, generalmente, non diamo particolare confidenza a persone sconosciute o appena conosciute.
Infine, se ci si rende conto che nostri dati personali o immagini sono diffusi via web a nostra insaputa, è importante rivolgersi immediatamente ad un Legale per inibire la diffusione di dette immagini nel più breve tempo possibile.
Giuseppe LIBUTTI
Avvocato in Roma.